Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive and lack specific argumentation against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Zakaria Rahal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a violation of law regarding the qualification of the crime of attempted robbery, but the court found this argument to be a mere repetition of points already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the decision was upheld because the appellant failed to provide a specific, reasoned critique of the lower court's logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of the pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance without providing new, specific, and reasoned criticism of the legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHAL ZAKARIA nato il 05/05/2003 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; RITENUTO IN FATTO. E CONSIDERATO IN.DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Zakaria Rahal; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria contestato, è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici a pagine 1 e 2, dovendo considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente