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Ordinanza — n. 51548/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as sentencing discretion for satellite crimes is not subject to detailed motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51548/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentencing increases for satellite crimes lacked sufficient motivation, but the court found this claim unfounded. The court ruled that the judge's discretion in sentencing, governed by Articles 132 and 133 of the Penal Code, does not require detailed justification for minor increases, especially when quantified modestly.

Regesto Legislator

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Art. 132, Art. 133 cod. pen.: The sentencing discretion of the trial judge regarding increases for satellite crimes is not subject to detailed motivation when the increments are of minor magnitude, as the exercise of this power is inherently bound by statutory principles.

Parole chiave

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sentencing discretion satellite crimes penal code provisions inadmissible appeal judicial motivation adeguamento della pena riesame dell'entità pena maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 132 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJASHI ALKED nato il 18/01/2000 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alked Gjashi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01), ciò che è avvenuto nel caso in esame, considerato che gli aumenti per continuazione sono stati quantificati in misura modesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente