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Ordinanza — n. 51547/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual elements under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51547/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared two appeals by Marco Simonetti inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for generic mitigating circumstances to outweigh aggravating factors and recidivism, but the lower court had already addressed these points. The court rejected these claims because the appeals were too vague, failing to specify the exact elements of the alleged errors as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: Appeals must specify the exact elements of the alleged error; generic complaints without specific factual grounding are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds specific elements required criminal procedure code lack of motivation recidiva nell'infrazione criminalità persistente revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI MARCO nato a CASAL DI PRINCIPE il 25/04/1979 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i due differenti ricorsi proposti nell'interesse di Marco Simonetti; ritenuto che il primo motivo del primo ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato in quanto si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, congruamente richiamati dalla Corte di merito per respingere la medesima doglianza avanzata con l'atto di appello (si veda, in particolare, pag. 7); considerato che il secondo motivo del primo ricorso e l'unico motivo del secondo ricorso, con i quali si censura rispettivamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata e il difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, in realtà concesse, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente