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Ordinanza — n. 51546/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51546/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salama Mohanad Elbasha Ezzat Mohamed inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for lack of reasoning regarding criminal responsibility and requested mitigating factors, but the court found these grounds generic and repetitive of the lower court's already reasoned decisions. Consequently, the appeal was rejected because the arguments lacked the necessary specificity required by law to challenge the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not establish a real correlation with the challenged decision, rendering them merely generic complaints.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Criminal Procedure Code generic complaints correlation of grounds affezioni psichiche attenuazione della pena scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMA MOHANAD ELBASHA EZZAT MOHAMED nato il 09/09/1999 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salama Mohanad Elbasha Ezzat Mohamed e la memoria prodotta per l'udienza camerale, con la quale si insiste per la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla mancata applicazione dell'attenuante del contributo di minima importanza nonché la violazione di legge in ordine al diniego della diminuente del vizio parziale di mente, sono privi di specificità perché fondati su generiche doglianze che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 4, ove la Corte richiama la motivazione del primo giudice che, in carenza di autonomo valore euristico delle circostanze personali, ha comunque valorizzato i deficit nell'ambito delle riconosciute circostanze innominate, mentre ha negato la partecipazione di minima efficacia causale in ragione del concreto ruolo svolto dal ricorrente); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ---