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Ordinanza — n. 51544/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specificity and failure to raise issues at first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51544/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by the Augugliaro brothers inadmissible. The first appeal was rejected for lacking specificity and attempting to revise facts through mere complaints, while the second was barred because the issue of sentencing increases for continuation was not raised during the appeal phase. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: Appeals must be specific and cannot raise new issues not previously argued, as the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own reasoning for that of the lower courts.

Parole chiave

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lack of specificity continuation of crime failure to raise issues chain of devolution procedural inadmissibility partecipazione al reato prova del dolo dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
espressamente art. 606, comma 3, cod.
Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AUGUGLIARO FRANCESCO PAOLO nato a ERICE il 29/10/1992 AUGUGLIARO GIACOMO nato a ERICE il 17/05/2003 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di Francesco Paolo Augugliaro e Giacomo Augugliaro; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel concorso nel delitto di rapina contestato, è privo di specificità ed è finalizzato ad ottenere, attraverso mere doglianze in fatto, una rivisitazione della ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado, esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale genericamente si contesta il vizio di motivazione in relazione agli aumenti di pena per continuazione, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres