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Ordinanza — n. 51542/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51542/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Gentile inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant argued for a violation of law regarding criminal responsibility and sentencing, but the court found the arguments too generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate court from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and thereby preventing the appellate court from identifying the grounds for its review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal grounds indeterminate arguments Code of Criminal Procedure supervisory review procedural requirements art. 581 c.p.p. motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE FRANCESCO nato a NOTO il 03/06/1985 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Gentile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza poiché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi logici e giuridici, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de