Cassation court dismisses appeal claiming insufficient reasoning on aggravated robbery qualification as argumentative burden was met.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Chiovaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly justify the legal qualification of the crime as aggravated robbery. The court rejected this, finding the Court of Appeal's reasoning logically sound and consistent with established jurisprudence distinguishing robbery from snatching.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; The appeal alleging a defect in the reasoning regarding the legal qualification of the crime is inadmissible when the appellate court has adequately fulfilled its argumentative burden with correct logical and legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOVARO GAETANO nato a PALERMO il 10/05/1982 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Chiovaro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina aggravata contestato, è manifestamente infondato in quanto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto dalla Corte di appello con corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che distingue il delitto di rapina da quello di furto con strappo (v. Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d