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Ordinanza — n. 51540/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility regarding refusal of generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51540/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Ivan Castronovo and Salvatore Mazzanares inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued for the recognition of generic mitigating circumstances, claiming the lower court failed to provide sufficient reasoning for their rejection. The court ruled that the first instance judge only needs to address decisive elements and explain why other favorable factors were disregarded, which they did.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The appeal alleging lack of reasoning for the refusal of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court examines all elements and references only those deemed decisive, dismissing or overriding others without positive evidence.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances lack of reasoning appeal inadmissible cassation appeal first instance judgment burden of proof mitigation circostanze attenuanti allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTRONOVO IVAN nato a PALERMO il 08/10/2002 MAZZANARES SALVATORE nato a PALERMO il 06/09/2000 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Ivan Castronovo e Salvatore Mazzanares; ritenuto che l'unico motivo comune ad entrambi i ricorsi, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti - che, peraltro, sono stati puntualmente esaminati nel caso di specie - ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente