Cassation court dismisses appeal for robbery as facts were correctly evaluated by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Zerbito's appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of his grounds. The appellant sought a re-evaluation of factual elements regarding the consummation of robbery and the functional qualification of a crutch as a weapon, arguing for impunity. The court rejected these claims because the lower court correctly interpreted the facts, established the consummated nature of the crime, and the new argument regarding the weapon was not previously raised before the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 607, c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reiterative of those rejected by the court of first instance with adequate reasoning, or if new grounds were not previously deduced before the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERBITO GIUSEPPE (CUI 011UVL7) nato a MESSINA il 30/10/1971 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 34-24595/2023 IN .FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Zerbito deve essere dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi, tutti meramente reiterativi dei motivi di gravame disattesi con congrua e logica motivazione dalla Corte di merito, tesi -il primo ed il secondo- ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazione ed impossessamento della res e relazione di immediatezza tra sottrazione, impossessamento e violenza alla persona, finalizzata a conseguire l'impunità) che qualificano la fattispecie complessa, nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito.
La cronologia dell'occorso apprezzata dalla Corte territoriale rende epifania della certa consumazione del delitto di rapina, ricorrendone tutti gli estremi (sul punto, solo tra le più recenti e massimate: Sez. 2, n. 11135, del 22/2/2017, Rv. 269858: Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico; conf.
Sez. 2, n. 46412, del 16/10/2014, Rv. 261021; Sez. U. n. 34952, del 19/4/2012, Rv. 253153). Mentre con il terzo motivo, neppure previamente dedotto innanzi alla Corte di merito ed inammissibile, dunque, ai sensi del comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen., si censura la qualificazione funzionale di arma della stampella usata come oggetto di offesa alla persona.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.