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Ordinanza — n. 51538/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 51538/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51538/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMMACCO ALESSANDRO nato a BISCEGLIE il 01/11/1988 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Tammacco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina, aggravato dal nesso teleologico, in luogo di quello di furto con strappo nonché in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulla qualificazione giuridica della condotta contestata e 8 sulla maggiore pericolosità dimostrata dell'imputato, posta a fondamento della ritenuta recidiva), dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 51538/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6 e 7 sulla qualificazione giuridica della condotta contestata e 8 sulla maggiore pericolosità dimostrata dell'imputato, posta a fondamento della ritenuta recidiva), dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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spazio pubblico sfratto da locali commerciali violazione dell'ordine pubblico zona commerciale violazione delle norme zonali obbligo d'urbanizzazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMMACCO ALESSANDRO nato a BISCEGLIE il 01/11/1988 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Tammacco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina, aggravato dal nesso teleologico, in luogo di quello di furto con strappo nonché in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulla qualificazione giuridica della condotta contestata e 8 sulla maggiore pericolosità dimostrata dell'imputato, posta a fondamento della ritenuta recidiva), dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente