Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion on evidence evaluation and lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Michele Sessa inadmissible, rejecting arguments regarding evidence reliability and subjective elements of crimes. The court held that the cassation judge cannot re-evaluate facts or challenge the lower court's logical reasoning, as this violates procedural preclusion. Furthermore, the claim regarding mitigating circumstances was dismissed for lacking specific argumentation against the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or challenge the logical reasoning of the lower court, and appeals regarding mitigating circumstances must provide specific, argumented criticism of the first-instance decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESSA MICHELE nato a PERDASDEFOGU il 27/07/1963 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Sessa; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. nonché il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati contestati (si vedano, in particolare, pagg. 3-7); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità poiché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il