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Ordinanza — n. 51534/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding victim credibility based on photographic evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51534/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court lacked motivation regarding the victim's credibility. The appellant argued the trial judge failed to properly assess the reliability of the victim, while the court noted the lower court's reasoning was logically sound and consistent with established jurisprudence. Since credibility assessments are factual determinations, the supreme court ruled it cannot re-evaluate the logic or substitute its own judgment for that of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or the logical consistency of a lower court's assessment of witness credibility, as such determinations fall within the exclusive jurisdiction of the trial court.

Parole chiave

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lack of motivation victim credibility factual assessment photographic evidence inadmissible appeal testimonianza della vittima verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROLLO GIANLUCA nato a PALERMO il 12/07/1971 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; RITENUTO IN FATTO. E CONSIDERATO IN .DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Prollo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di utilizzabilità dell'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari quale prova atipica, ha evidenziato le ragioni a sostegno della ritenuta attendibilità della persona offesa con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); che, peraltro, trattandosi di un accertamento di fatto, è precluso alla Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co