Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as manifestly unfounded due to lack of decisive evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the appeal manifestly unfounded because the lower court correctly focused only on decisive elements rather than all arguments. The decision rests on the established principle that judges need not consider every favorable or unfavorable element if they address the decisive ones and note the absence of positive proof.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; The appeal is manifestly unfounded when the lower court, in refusing generic mitigating circumstances, considers only decisive elements and notes the absence of positive evidence, without needing to examine every argument presented.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRABESU GABRIELE nato a SASSARI 11 19/11/1986 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Grabesu; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente