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Ordinanza — n. 51530/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific factual allegations regarding irregular notification and prescription periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51530/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Alfio Ricceri's appeal inadmissible due to a lack of specific factual allegations supporting his claims. The court found that the argument regarding irregular notification lacked documentary support and that other grounds failed to address the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Ricceri was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 640 bis cod. pen.; The appeal must contain specific factual allegations to avoid being inadmissible for lack of specificity; the prescription period does not run from the date of the appealed judgment if the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity irregular notification prescription period court costs Corte di Cassazione procedural defect allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfio Ricceri; ritenuto che il motivo processuale dedotto in tema di irrituale notifica del decreto di citazione per l'udienza di appello presso il difensore (art. 161, comma 4, cod.
Art. 640 bis cod. pen.
art. 640 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCERI ALFIO nato a BIANCAVILLA il 01/06/1958 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfio Ricceri; ritenuto che il motivo processuale dedotto in tema di irrituale notifica del decreto di citazione per l'udienza di appello presso il difensore (art. 161, comma 4, cod. proc. pen., conseguente alla inidoneità del domicilio precedentemente dichiarato), che avrebbe sin dall'atto della nomina fiduciaria ricusato la qualità di domiciliatario, non reca alcuna allegazione documentale atta ad asseverare la circostanza di fatto dedotta; ritenuto che pertanto tale motivo difetta di specificità, sub specie della autosufficienza del ricorso, che deve allegare le circostanze di fatto della cui omessa valutazione si duole o almeno indicarne la collocazione fascicolare, ai fini della pronta reperibilità; ritenuto altresì che i vizi dedotti con il secondo (qualificazione giuridica del fatto ex art. 640 bis cod. pen.) e terzo motivo (circostanze attenuanti e trattamento sanzionatorio) difettano della necessaria specificità, non confrontandosi con le diffuse argomentazioni spese sui punti dedotti dalla Corte territoriale; rilevato altresì che il termine di prescrizione non "corre" dopo la data della sentenza emessa in grado di appello ed oggetto di impugnazione, atteso che il rapporto della fase di impugnazione non si genera in virtù di ricorso inammissibile (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il C nsig