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Ordinanza — n. 51529/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacking specific legal grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51529/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Marco Pedrotti's appeal inadmissible due to procedural defects in his arguments. The court found the first ground repetitive and the second ground generic, failing to meet the specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and Pedrotti was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal must specify the exact legal grounds for the alleged violation of law, otherwise it is inadmissible for indeterminacy.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic grounds rejection specificity requirement Criminal Procedure Code inadmissible appeal reiterazione di reati penali infrazione privilegiata natura dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, è generico per indeterminatezza poiché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDROTTI MARCO nato a VERONA il 26/03/1972 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Pedrotti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di tentata rapina impropria contestato, è privo di specificità perché ripropone le stesse doglianze già avanzate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si veda, in proposito, pag. 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, è generico per indeterminatezza poiché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente