Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of authority to re-evaluate factual findings or logical reasoning of lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a defect in reasoning regarding the criminal liability of the accused. The appellant argued for a different assessment of evidence sources and the logical consistency of the lower court's decision. The court rejected this, holding that the cassation judge lacks the authority to re-evaluate factual findings or test the logical soundness of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or the logical reasoning of the lower courts, and appeals based on defects in the reasoning of the lower court's decision are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABY HATEM nato il 23/01/1993 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO. Letto il ricorso proposto nell'interesse di HatemBaby; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati contestati (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente