Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic factual complaints lacking specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to evaluate specific evidence and mischaracterized the legal nature of the facts, seeking to apply an exclusion clause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this because the appeal relied on generic factual grievances rather than identifying specific procedural errors or logical flaws in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based on generic factual complaints without pinpointing specific procedural violations or logical errors in the lower court's reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORZIN CRISTIANO nato a GORIZIA il 17/10/1973 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cristiano Zorzin; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione al rigetto da parte della Corte territoriale del primo e del secondo motivo di appello - con cui si censurava la qualificazione giuridica del fatto e, previa derubricazione, si chiedeva l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - prospettando la mancata valutazione di una prova, è finalizzato ad ottenere, mediante generiche doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente