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Ordinanza — n. 51526/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding exclusion of punishability for minor offense due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51526/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Roberto Fois inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the exclusion of punishability for minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, stating that the territorial court correctly denied the request using sound legal arguments and that only relevant elements need to be indicated, not all possible ones.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The exclusion of punishability for minor offenses requires assessing the gravity of the offense based on relevant criteria, but a full examination of all evaluation elements is not mandatory.

Parole chiave

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exclusion of punishability minor offense particular triviality appeal inadmissibility penal code provisions motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
3); che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.
Art. 133, first paragraph, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod.
art. 131-bis cod. pen
3); che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOIS ROBERTO nato a SASSARI il 02/12/1978 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Fois; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha motivato il diniego con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3); che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente