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Ordinanza — n. 51525/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity and infounded claim regarding credit card theft mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51525/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for specific reasoning regarding criminal liability and the application of a mitigating circumstance for credit card theft, but the Court found the first ground lacked specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the second ground was rejected as manifestly unfounded because established jurisprudence excludes the mitigating circumstance when the stolen object is credit cards, regardless of the damage caused.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 648, quarto comma, c.p.: An appeal ground is inadmissible if it lacks specificity by rehashing already decided issues, and a mitigating circumstance for credit card theft is excluded by settled case law.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal inadmissibility credit card theft mitigating circumstance Article 591 c.p.p. motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 648, quarto comma, c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina
pen., è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, congruamente richiamato dai giudici di appello, che ne esclude la configurabilità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSELLA EMIDIO nato a LAVIANO il 22/02/1965 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fusella Emidio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità perché è fondato su questioni che, censurando genericamente il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, ripropongono ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, congruamente richiamato dai giudici di appello, che ne esclude la configurabilità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina, Rv. 283338 - 01), fermo restando che la Corte territoriale ha evidenziato come le modalità della condotta e l'entità del danno non potessero considerarsi particolarmente tenui (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid