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Ordinanza — n. 51523/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded facts and repetitive arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51523/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Sergio Tositti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the public exposure of the broken shop window, the minor property damage, and the low severity of the offense to be factually unfounded and merely repetitive of previous submissions. Consequently, the lower court's decision to reject the request for a short custodial sentence substitution was upheld based on the value of the damage and the appellant's criminal biography.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded in fact or merely repetitive of arguments already presented in the appeal against the first-instance judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded facts repetitive arguments substitute custodial sentence shop window damage infrazione privilegiata risarcimento per atto illecito infrazione commessa nell'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23282 del 17/3/2015, Rv. 263626
la vetrina dell'edicola danneggiata era esposta alla pubblica fede, giacché l'esercente si trova all'interno dell'edicola e non può quindi costantemente controllare la res oggetto di violenza (Sez. 6, n. 23282 del 17/3/2015, Rv. 263626);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSITTI SERGIO nato il 12/10/1959 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sergio Tositti; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine (1) alla qualità di cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede della vetrina infranta per effetto della violenza del colpo inferto dal ricorrente, (2) alla lieve entità del danno patrimoniale provocato, (3) della particolare tenuità dell'offesa e (4) del rigetto della richiesta applicazione di sanzione sostitutiva della pena detentiva breve, sono manifestamente infondati in fatto e comunque meramente reiterativi di argomenti spesi con i motivi di gravame, cui la Corte territoriale ha corrisposto con logica e congruente motivazione, evidenziando in particolare che:

1) la vetrina dell'edicola danneggiata era esposta alla pubblica fede, giacché l'esercente si trova all'interno dell'edicola e non può quindi costantemente controllare la res oggetto di violenza (Sez. 6, n. 23282 del 17/3/2015, Rv. 263626);

2) il valore della vetrina infranta non è affatto irrisorio (200 euro), talché non può trattarsi né di danno di lieve entità, né di offesa di particolare tenuità;

3) la biografia criminale del ricorrente non consente di esprimere una prognosi favorevole sul futuro adempimento della sanzione sostitutiva richiesta. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden