Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 51522/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as manifestly unfounded due to statutory prohibition on weighing generic mitigating factors against specific recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51522/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gattuso Mario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a legal error regarding the balance between generic mitigating circumstances and specific recidivism. The court rejected this claim because the lower court's application of specific recidivism was properly motivated and explicitly prohibited by Article 69 of the Criminal Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69, comma 4, cod. pen.; The statutory prohibition against weighing generic mitigating circumstances against specific recidivism renders an appeal challenging such a balance manifestly unfounded when the lower court provided adequate logical-legal motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
specific recidivism generic mitigating circumstances Article 69 Criminal Code manifestly unfounded appeal balancing of circumstances Corte di Cassazione inadmissible appeal recidiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69, comma 4, cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTUSO MARIO nato a TERNI il 20/08/1951 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gattuso Mario; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è manifestamente infondato in quanto da un lato la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro la Corte territoriale, respingendo la doglianza formulata nell'atto di appello, ha fornito un'adeguata motivazione logico-giuridica all'applicazione della recidiva reiterata specifica contestata e al giudizio di bilanciamento (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente