Criminal appeal dismissed as manifestly unfounded due to statutory prohibition on weighing generic mitigating factors against specific recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gattuso Mario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a legal error regarding the balance between generic mitigating circumstances and specific recidivism. The court rejected this claim because the lower court's application of specific recidivism was properly motivated and explicitly prohibited by Article 69 of the Criminal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4, cod. pen.; The statutory prohibition against weighing generic mitigating circumstances against specific recidivism renders an appeal challenging such a balance manifestly unfounded when the lower court provided adequate logical-legal motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTUSO MARIO nato a TERNI il 20/08/1951 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gattuso Mario; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è manifestamente infondato in quanto da un lato la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro la Corte territoriale, respingendo la doglianza formulata nell'atto di appello, ha fornito un'adeguata motivazione logico-giuridica all'applicazione della recidiva reiterata specifica contestata e al giudizio di bilanciamento (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente