Cassation Court dismisses appeals claiming excessive sentencing and lack of general mitigating circumstances reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by George Tsinadze and Giorgi Kovalsky inadmissible regarding claims of excessive sentencing and the denial of general mitigating circumstances. The appellants argued for a review of the penalty's proportionality and the absence of recognized leniency factors. The Court ruled that the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code was properly exercised, noting that only decisive elements need to be cited when denying mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The trial judge's discretion in sentencing allows for the omission of non-decisive elements when denying general mitigating circumstances, provided the reasoning addresses the key factors and the absence of positive signs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TSINADZE GEORGE (CUI 04QVUJO) nato il 04/07/1981 KOVALSKY GIORGI (CUI 05WF9B8) nato il 04/11/1986 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; RITENUTO IN. FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgi Kovalsky; rilevato che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena irrogata, anche rispetto agli aumenti per continuazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che trattandosi, peraltro, di una pena inferiore alla misura media edittale, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagina 7, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti determinanti; osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6).
Letto il ricorso proposto nell'interesse di George Tsinadze, considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo il Giudice di merito puntualmente indicato gli elementi decisivi a sostegno del diniego nonché all'assenza di elementi positivi (si veda, in particolare, pag. 6 sulla mancanza di condotte riparatorie e di segni di resipiscenza); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am