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Ordinanza — n. 51520/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility regarding procedural grounds and lack of statutory appeal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51520/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared two appeals inadmissible, ruling that the first lacked a valid legal ground for review and the second failed to meet statutory requirements for appeal. The applicants argued for alternative interpretations of evidence and omitted conditions for acquittal, but the court noted these issues were already addressed in lower courts or fell outside permissible appellate grounds. Consequently, the appeals were rejected, and the applicants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are strictly limited to specific grounds regarding the formation of party will, prosecutor consent, and divergent judicial pronouncements, excluding challenges to omitted acquittal conditions or sentencing determinations unless they constitute illegality of the sanction.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural preclusion acquittal conditions sentencing review Cassazione grounds procedural defect legal exhaustion abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
pen., non rientra tra i motivi per i quali è consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa, come nella specie, ex art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vera Nikolic, considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sussistenza di condizioni proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vera Nikolic, considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sussistenza di condizioni proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., non rientra tra i motivi per i quali è consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa, come nella specie, ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RISTIC ELENA nato a NOVI LIGURE il 23/06/1997 NIKOLIC VERA nato a DOLO il 16/08/1983 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elena Ristic; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata rapina impropria, prospettando un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputata e della sussistenza del reato contestato (si veda, in particolare, pag. 3). Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vera Nikolic, considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sussistenza di condizioni proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i motivi per i quali è consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa, come nella specie, ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto è ammissibile solo il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (v.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili (entrambi secondo il rito camerale non partecipato, ma con avvisi, svolgendo sul punto il primo ricorso natura assorbente), con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore