Italian court dismisses appeal claiming sentencing error, ruling discretion under Penal Code is valid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Cagnino inadmissible, rejecting his generic claim of insufficient reasoning regarding the imposed sentence. The court found the appellant's argument manifestly unfounded because the sentencing discretion, including adjustments for aggravating, mitigating, and continuation circumstances, falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court held that the lower court adequately addressed relevant facts and principles, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The sentencing discretion of the trial judge regarding the determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, is valid and not subject to appeal on grounds of insufficient motivation if the reasoning adequately references the decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNINO EMANUELE nato a ALBENGA il 26/03/1977 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cagnino Emanuele; rilevato che l'unico motivo del ricorso, con cui genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine determinazione della pena irrogata, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; rilevato altresì che, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagina 5, attraverso un congruo riferimento agli elementi decisivi e rilevanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente