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Ordinanza — n. 51517/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to deduce alternative charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51517/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a finding of criminal liability regarding robbery and drug trafficking but failed to provide specific grounds for the cassation judge's review. Furthermore, the request to reclassify the offense as arbitrary exercise of rights was not previously deduced to the trial court, violating procedural requirements. The court rejected the appeal because the arguments were generic, lacked logical foundation, and did not meet the strict admissibility criteria for alternative charge qualifications.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 393 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specify the elements of the alleged violation, or if an alternative qualification of the offense was not previously deduced to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds of cassation alternative charge qualification procedural requirements lack of specific elements recidiva nell'infrazione uso del telefono cellulare alla guida imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen.) non è stata previamente dedotta con i motivi di gravame al giudice del merito, il che rende inammissibile il motivo di ricorso secondo quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod.
Art. 393 cod. pen.
art. 393 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 41570/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOFFI FIORENZO nato a MADDALONI il 22/11/1983 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 11-20586/2023

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 911 tn Letto il ricorso proposto nell'interesse dilLorenzorioffi; ritenuto che i motivi di ricorso (primo e terzo), con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di rapina dell'apparecchio cellulare sottratto alla donna con la quale si accompagnava e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, sono manifestamenti infondati in tema di concetto di profitto, il primo (Sez. U. n. 41570/2023), oltre che generici e meramente reiterativi in fatto -entrambi- rispetto alla dinamica dell'occorso logicamente argomentata dal giudice di merito nella duplice conformità verticale della decisione, in quanto a fronte di una motivazione esente da vizi logici e giuridici non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto altresì che la richiesta qualificazione alternativa del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona (art. 393 cod. pen.) non è stata previamente dedotta con i motivi di gravame al giudice del merito, il che rende inammissibile il motivo di ricorso secondo quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto infine che i doppi benefici richiesti al giudice del merito sono stati da questi rigettati sulla base di argomentazioni non manifestamente illogiche, avendo la Corte di merito espresso (valutando i fatti) una negativa prognosi recidivante, che inibisce l'accesso ai benefici richiesti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il C nsigliere estensore Il Pr