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Ordinanza — n. 51515/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming minor property damage and theft leniency was wrongly denied by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51515/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Rateb Chouari inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Chouari argued that the Court of Appeal of Bologna incorrectly refused to recognize mitigating circumstances regarding minor property damage and petty theft. The court rejected these claims, finding the lower court's logical and legal reasoning in denying these mitigating factors to be correct and well-founded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's denial of mitigating circumstances for minor property damage or petty theft is supported by correct logical and legal arguments.

Parole chiave

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appeal inadmissibility mitigating circumstances property damage petty theft Cassation review accertamento dell'ammontare del danno attenuazione della pena atto che arreca pregiudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUARI RATEB nato il 01/05/1990 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rateb Chouari; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e di quella della ricettazione di particolare tenuità, sono manifestamente infondati in quanto la Corte di merito, rispondendo alle medesime doglianze proposte con l'atto di appello, ne ha negato il riconoscimento con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec