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Ordinanza — n. 51514/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for legal challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51514/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a generic and indeterminate legal argument. The appellant argued for the criminal liability of the accused but failed to specify the precise legal grounds for the criticism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary elements to allow the reviewing judge to exercise its supervisory function.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal argument indeterminate criticism procedural requirements Cassazione supervision motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BRANDO nato a TORINO I 10/10/1994 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

.E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Brando Halilovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza poiché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto a fronte di una motivazione esente da vizi logici e giuridici, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente