Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the legal grounds raised by the appellant. The appellant argued for a violation of law regarding the imputability of the accused but failed to specify the exact elements of the criticism. The court ruled that without precise details, the appellate judge cannot exercise its supervisory role, rendering the appeal procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is generic and indeterminate, failing to identify the specific elements of the criticism required for judicial review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARI LUCA nato a ADRIA il 02/08/1970 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lazzari Luca; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza poiché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto a fronte di una motivazione esente da vizi logici e giuridici - rispetto a doglianze, peraltro, circoscritte al trattamento sanzionatorio - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente