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Ordinanza — n. 51512/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as merit court correctly applied recidivism principles under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51512/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to exclude recidivism, but the Court found this ground invalid in a legality review. The Court ruled that the trial court correctly applied Article 133 of the Penal Code by assessing the specific link between prior convictions and the current crime rather than relying solely on the gravity of facts or time elapsed.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal alleging a failure to exclude recidivism is inadmissible in a legality proceeding because the trial court must concretely examine the relationship between prior convictions and the current offense to determine if a persistent criminal inclination influenced the crime, rather than basing the decision solely on the gravity of facts or the time interval.

Parole chiave

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recidivism assessment Article 133 Penal Code legality review appeal inadmissible appeal criminal inclination prior convictions analysis Cassation procedure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1961 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Debantis Pasquale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'applicazione della recidiva, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente