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Ordinanza — n. 51511/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and denial of general mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51511/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different sentencing calculation and the recognition of general mitigating circumstances, which the lower court had denied. The court ruled that the sentencing discretion falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code, requiring only reference to decisive elements rather than all facts presented.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The trial judge possesses discretionary power in sentencing and need not consider every element presented, only those deemed decisive, provided the reasoning is coherent and based on relevant facts.

Parole chiave

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sentencing discretion general mitigating circumstances Italian Penal Code appeal inadmissibility judicial reasoning standard proporzionalità della pena adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MITRI VERONIKA nato a LIVORNO il 20/03/1983 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di De Mitri Veronika; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il nsigliere estensore Il President