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Ordinanza — n. 51510/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51510/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Karmi Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground for appeal alleged a violation of law concerning the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that the lower court's decision was sufficient as it addressed only the decisive elements and explicitly noted the absence of positive factors, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances is based on a reasoned evaluation of only the decisive elements, without the necessity of considering every single argument presented by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal lower court reasoning Italian criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali riduzione delle spese giudiziarie circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARMI MOHAMED nato il 25/11/1987 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Karmi Mohamed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de