Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 51509/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism and subjective element grounds for money laundering conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51509/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new evaluation of evidence regarding the subjective element of money laundering and contested the application of recidivism rules. The court rejected these claims because the appeal sought to re-evaluate facts already thoroughly examined in lower courts without identifying specific legal errors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot seek a re-evaluation of facts already adequately examined in previous instances or request a new assessment of evidence without pointing out specific distortions of procedural issues highlighted by the trial judges.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering conviction subjective element requirement recidivism application appeal inadmissibility re-evaluation of evidence riciclaggio di denaro riciclaggio di capitali confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 168, first paragraph, item 2, Criminal Code
Art. 163 Criminal Code
art. 163 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENA VINCENZO nato a AVELLINO il 04/04/1971 avverso la sentenza del 04/03/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 1-19504-23 .

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di SenaFrancescoi ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in fatto già adeguatamente vagliate nei precedenti gradi di giudizio, una rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5, che richiama la diffusa motivazione della sentenza di primo grado, ove si espongono con chiarezza tutti gli elementi di fatto valorizzati ai fini dell'accertamento della responsabilità per il fatto di riciclaggio contestato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infondato poiché la pena per cui era stata disposta la sospensione condizionale riguardava un reato commesso prima di cui quello per cui si procede, come risulta dal casellario giudiziale, per il quale era stata irrogata una pena che, cumulata con quella in esame, superava il limite previsto dall'art. 163 cod. pen.; neppure l'errore materiale (non rilevante ai fini del giudizio) contenuto nella sentenza di primo grado è stato rilevato con i motivi di gravame spesi nel merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende