Italian Supreme Court dismisses appeal for being too generic and failing to cite specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Eddyson Omar Mohamed inadmissible due to its failure to meet statutory requirements. The appellant challenged a lower court's conviction for a specific crime but argued that the court had not examined potential acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this argument because the appeal was formulated in a completely generic manner, lacking the specific legal reasons or factual data required by law to support such censure in a legitimacy proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court on points of law is inadmissible if formulated in a generic manner without explicitly stating the legal reasons or factual data supporting the censure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDDYSON OMAR MOHAMED ( CUI OOKRM18) nato il 28/10/1967 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26792/23 EDDYSON OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti al mancato esame di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10