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Ordinanza — n. 51378/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and insufficiently specific regarding procedural and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51378/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision on procedural economy and sentencing severity but failed to provide specific arguments. The court rejected the appeal because the grounds were too general and did not address the specific reasoning of the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal must be specific and address the particular reasoning of the lower court; generic or abstract arguments without concrete engagement with the opposing party's specific points are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement procedural economy sentencing severity perizia psichiatrica insufficiente affezioni psichiche assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUKRI HICHAM nato il 06/01/1981 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26768/23 CHOUKRI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di procedere con giudizio abbreviato condizionato è generice e aspecifice, non confrontandosi con le puntuali tia.Av,1) deduzioni della Corte che néyspiegato l'incompatibilità con le finalità di economia processuale (pag. 4);

Ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, relativo all'eccessiva severità della pena in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si misura con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso