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Ordinanza — n. 51377/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments were already rejected by lower court with correct legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51377/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to recognize a minor offense category and a mitigating circumstance regarding the source of drugs. The court found these complaints merely repetitive of arguments already correctly examined and dismissed by the appellate court without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4; Art. 73, comma 7, D.P.R. 309/1990: Appeals against lower court decisions are inadmissible if the complained-of legal violations or reasoning defects were already adequately examined and rejected by the appellate court with correct arguments and linear motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive complaint minor offense category mitigating circumstance drug trafficking legal reasoning court costs altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
26722/23 LAKBYICH OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
26722/23 LAKBYICH OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKBYICH MBAREK nato il 04/01/1977 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26722/23 LAKBYICH OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarca il numero di dosi medie ricavabili (oltre tremila), incompatibile con il riconoscimento della "fattispecie lieve" (v. pag. 3);

Ritenuto che anche la seconda doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. cit. non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche, là dove si rappresenta che l'imputato aveva fornito solo una generica indicazione del cedente, né risultava alcun concreto sviluppo investigativo raggiunto grazie all'asserito contributo dichiarativo dell'imputato (v. pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così