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Ordinanza — n. 51376/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on resistance and injuries, rejecting claims regarding probation and sentencing aggravations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the trial court erred in omitting a request for probation which was already applicable under prior law. The court held that the transitional provision did not apply to offenses already covered by the pre-reform statute. Furthermore, the court ruled that the aggravating circumstance for injuries against public officials is not absorbed by the concurrent crime of resistance, requiring separate evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 90 d.lgs. 150/22; Art. 576 cod. pen.: The transitional provision does not apply to offenses already covered by the pre-reform statute, and the aggravating circumstance for injuries against public officials is not absorbed by a concurrent crime of resistance.

Parole chiave

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transitional provision applicability probation request timing aggravating circumstance absorption resistance to public official injuries against officials controinterrogatorio del ministero pubblico ammissione del pubblico ministero diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 90, d.lgs. 150/22
Ne deriva che la norma transitoria di cui all'art. 90, d.lgs. 150/22, non può riguardare reati che già rientravano nella previsione di cui all'art.
Art. 337 cod. pen.
Art. 168-bis cod. pen.
150/22, non può riguardare reati che già rientravano nella previsione di cui all'art. 168-bis cod. pen. ; Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata esclusione dell'aggravante ex art.
Art. 576, comma primo, n. 5-bis cod. pen.
; Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 576 n.
Art. 582 cod. pen.
pen., essendo riferita al solo reato di lesioni personali, va considerata in relazione a tale fattispecie, non potendo essere assorbita in una ipotesi di reato diversa, sia pur concorrente con quella di cui all'art. 582 cod. pen.
art. 337 cod. pen
art. 168-bis cod. pen
150/22, non può riguardare reati che già rientravano nella previsione di cui all'art. 168-bis cod. pen.
art. 582 cod. pen
pen., essendo riferita al solo reato di lesioni personali, va considerata in relazione a tale fattispecie, non potendo essere assorbita in una ipotesi di reato diversa, sia pur concorrente con quella di cui all'art. 582 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos Delgado
(Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos Delgado, Rv.
Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, Tomasin
Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, De Feo
282423; Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, De Feo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOFRE' MICHELE nato a REGGIO CALABRIA il 19/08/1970 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26709/23 GIOFRÈ OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura di cui al primo motivo di ricorso - attinente alla violazione di legge per omessa valutazione della richiesta di messa alla prova dell'imputato, presentata nel corso del giudizio di appello - è manifestamente infondata dal momento che l'istituto, cui il ricorrente avrebbe dovuto ritualmente accedere in fasi processuali anteriori, era già ammissibile per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. prima della riforma cd.

Cartabia. Ne deriva che la norma transitoria di cui all'art. 90, d.lgs. 150/22, non può riguardare reati che già rientravano nella previsione di cui all'art. 168-bis cod. pen. ; Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 576 n. 5-bis cod. pen. che esso è pure manifestamente infondato; Considerato infatti che l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, perché l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos Delgado, Rv. 283159;

Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423; Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, De Feo, Rv. 272203), sicché, nel caso in cui la resistenza a pubblico ufficiale si accompagni al reato di lesioni personali, le due ipotesi di reato concorrono e la disciplina delle aggravanti va valutata con riguardo a ciascuna di esse; Ritenuto quindi che l'aggravante prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., essendo riferita al solo reato di lesioni personali, va considerata in relazione a tale fattispecie, non potendo essere assorbita in una ipotesi di reato diversa, sia pur concorrente con quella di cui all'art. 582 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen