Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 51375/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic arguments and failure to prove minor offense facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51375/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to generic phrasing and logical gaps in the arguments. The appellant failed to substantiate the claim of a minor offense by providing specific data on the average number of doses, which contradicts the statutory requirements for that classification. Consequently, the court upheld the lower court's rejection of the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of previously rejected arguments, lack logical coherence, or fail to provide specific factual evidence required to establish a different legal characterization of the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds minor offense doses quantity procedural costs logical gaps Cassation review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
26707/23 ERRADY OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRADY OMAR nato il 23/07/1992 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26707/23 ERRADY OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma +044P incriminatrice, oltre che formulat,i in termini generici, e meramente riproduttiv5idi doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarca il numero di dosi medie ricavabili, incompatibile con il riconoscimento della "fattispecie lieve" (v. pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso