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Ordinanza — n. 51374/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to challenge evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51374/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for dangerous driving and sentencing issues, but the court found the arguments were either non-specific or failed to genuinely challenge the appellate court's evidence evaluation. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the strict requirements for admissibility in a criminal proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely proposes an alternative factual reconstruction without engaging with the evidence or if its arguments are too general to constitute a valid challenge to the lower court's judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility dangerous driving conviction lack of specific argumentation appellate review standards court costs and fines guida in stato di inattitudine infrazione privilegiata infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che, quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che, quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA CRISTIAN nato a FRASCATI il 06/08/1995 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25734/23 DE ROSA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;

Ritenuto che, quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte ha sottolineato che la condotta di guida posta in essere era stata tale da porre a repentaglio l'incolumità di altri cittadini, oltre che degli operanti stessi, così da non potersi ritenere la tenuità del fatto; Ritenuto che i motivi di ricorso attinenti alla mancata disapplicazione della recidiva e al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti generiche, sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni in merito ad entrambi i profili sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così