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Ordinanza — n. 51373/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for drug trafficking, rejecting claims of minor offense status and sentencing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51373/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Jaiteh and Touray inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a lighter classification of their drug trafficking offense and questioned the severity of their punishment. The court rejected these claims, noting that the specific manner of drug preparation and the weight involved were incompatible with a minor offense classification, and that the sentencing reasoning was logical and adequately addressed the defense arguments.

Regesto Legislator

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals against conviction for drug trafficking are inadmissible when the lower court correctly identifies that the specific circumstances of the offense, such as the type and weight of substances, preclude a classification as a minor crime, and when the sentencing rationale logically addresses the defense's arguments without logical gaps.

Parole chiave

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drug trafficking conviction minor offense classification Cassation inadmissibility sentencing proportionality drug quantity assessment sanzione sproporzionata classificazione doganale ripristino dei dazi doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
25730/23 JAITEH l- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JAITEH IBRAIMA nato il 02/01/1990 TOURAY BABA nato il 28/02/1983 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25730/23 JAITEH l- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo dei ricorsi degli imputati Jaiteh e Touray che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato per entrambi in termini generici, è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarcano il dato ponderale e le modalità di confezionamento delle sostanze, incompatibili con il riconoscimento della "fattispecie lieve";

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (parimenti sovrapponibile per entrambi gli imputati) è manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec