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Ordinanza — n. 51372/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds not contrasting with lower court's factual findings on armed aggravating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51372/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Panzieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Panzieri argued that the lower court erred in applying the aggravated penalty for committing a crime while armed, claiming the presence of weapons in the garage was insufficient. The court rejected these generic complaints, ruling they merely repeated the appellate court's arguments without providing specific reasons to contradict the established facts regarding the weapons found in the garage.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 37 c.p.p.: Appeals must be specific and contrast with lower court findings; generic complaints reproducing appellate arguments without engaging with factual evaluations are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds armed aggravating circumstance violation of law claim court costs and fine porto abusivo di armi arma personale traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
25729/23 PANZIERI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.
Art. 80 della norma incriminatrice
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANZIERI ALESSANDRO nato a ROMA il 02/04/1983 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25729/23 PANZIERI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 della norma incriminatrice (quale fatto commesso da persona armata) - oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove si da conto della presenza delle armi nello stesso garage ove l'imputato custodiva la sostanza stupefacente, Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i