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Ordinanza — n. 51371/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for non-compliance with appeal deadlines and lack of specific grounds regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51371/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds regarding the personal use of substances were not previously raised as a specific appeal reason. The appellant's arguments on generic mitigating factors and sentencing were deemed too vague to challenge the lower court's detailed evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 4 cod. proc. pen.: Appeals must specify grounds for violation of law or defect in reasoning; vague or non-specific complaints regarding sentencing or facts fail to meet admissibility requirements and result in dismissal.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility specific grounds requirement violation of law defect in reasoning procedural costs sentencing review personal use substance imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 606 comma 4 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLICENZA ALESSIO nato a ROMA il 07/01/1993 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25726/23 COLLICENZA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della destinazione della sostanza all'uso personale, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla attribuibilità della sostanza all'imputato; che, sotto i profili della mancata applicazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena, le doglianze sono aspecifiche in quanto non si confrontano con la puntuale e esaustiva valutazione effettuata dalla Corte territoriale (v. pag. 2-3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in tavore della Casa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso