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Ordinanza — n. 51370/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding punitive treatment and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51370/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Gravagna's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. The appellant argued against the punitive treatment imposed, citing his negative personality and prior conviction for a similar offense. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting sufficient and logical reasoning in the lower court's decision despite the appellant's defense.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, even when supported by sufficient motivation and a proper examination of defensive arguments.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal negative personality prior conviction relevance punitive treatment inadmissible appeal grounds riesame dell'entità pena sanzione disciplinare adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
25712/23 GRAVAGNA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVAGNA VINCENZO nato a ROMA il 07/09/1971 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25712/23 GRAVAGNA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria del 23 ottobre 2023; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, è manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, là dove si dà conto, fra l'altro, della negativa personalità dell'imputato che ha riportato condanna per reato della medesima indole;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10