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Ordinanza — n. 51368/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing of aggravating circumstance and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51368/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant raised two grounds: general factual complaints against the lower court's evidence evaluation and a violation of law regarding an aggravating circumstance under Article 80 of the 1990 Penal Code. The court rejected the first ground as impermissible in a legality review and dismissed the second because the aggravating circumstance was not previously alleged in the appeal act as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 1-bis d.P.R. 309/1990; Art. 80 d.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if new grounds of law or specific aggravating circumstances are introduced for the first time, and mere complaints regarding factual findings without substantive legal argumentation are rejected in a legality proceeding.

Parole chiave

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inadmissibility appeal aggravating circumstance late filing ground legality review factual complaints court costs fine penal code 1990 censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
309/1990, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente genericamente sulla affermazione di responsabilità;
Art. 73 comma 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
25638/23 TINENZO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R.
Art. 80 d.P.R. 309/1990
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
309/1990, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente genericamente sulla affermazione di responsabilità;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINENZO ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 23/06/1976 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25638/23 TINENZO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argonnentativo da parte dei giudici di merito e censurate nel ricorso con affermazioni assertive; che la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante ex art. 80, d.P.R. 309/1990, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente genericamente sulla affermazione di responsabilità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de