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Ordinanza — n. 51367/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for manifestly unfounded arguments regarding punitive treatment under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51367/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Akhimen Osas inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 73 of the 1990 Penal Code, arguing regarding the punitive treatment applied. The court rejected the appeal because the sole ground raised was manifestly unfounded, despite being supported by logical reasoning and adequate defense analysis.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 364, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground is manifestly unfounded, even if supported by logical reasoning and adequate examination of defensive arguments.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissible criminal appeal punitive treatment Article 73 Penal Code procedural costs award sanzione disciplinare riesame dell'entità pena sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
25637/23 AKHIMIEN OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 364, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKHIMIEN OSAS nato il 02/02/1991 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25637/23 AKHIMIEN OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso EZItgl è manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/