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Ordinanza — n. 51365/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking, rejecting 'minor offense' claim due to drug quantity and variety.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51365/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a 'minor offense' classification, but the court noted this claim was already properly rejected by the lower court. The decision relied on the specific weight, fragmentation, and diversity of the drugs, which rendered the 'minor offense' specification legally incompatible.

Regesto Legislator

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 600 c.p.p.: The claim of a minor offense is inadmissible when the drug quantity, fragmentation, and variety are factually incompatible with such a classification, as previously determined by the territorial court.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense fractions of substances diversification of drugs inadmissible appeal Cassation procedural rules reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
25618/23 ROSATI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSATI FRANCESCO nato a FONDI il 14/06/1990 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25618/23 ROSATI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarcano il dato ponderale, il frazionamento delle sostanze e la loro diversificazione, incompatibili con il riconoscimento della "fattispecie lieve" (v. pag. 5, 6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i