Cassation court dismisses appeal for drug trafficking, rejecting 'minor offense' claim due to drug quantity and variety.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a 'minor offense' classification, but the court noted this claim was already properly rejected by the lower court. The decision relied on the specific weight, fragmentation, and diversity of the drugs, which rendered the 'minor offense' specification legally incompatible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 600 c.p.p.: The claim of a minor offense is inadmissible when the drug quantity, fragmentation, and variety are factually incompatible with such a classification, as previously determined by the territorial court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSATI FRANCESCO nato a FONDI il 14/06/1990 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25618/23 ROSATI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarcano il dato ponderale, il frazionamento delle sostanze e la loro diversificazione, incompatibili con il riconoscimento della "fattispecie lieve" (v. pag. 5, 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i