Ordinanza — n. 51364/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAS GIORGIO nato a PIOVE DI SACCO il 22/12/1989 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25613/23 CALDARAS OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso, attinenti alla mancata disapplicazione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni in merito ad entrambi i profili sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 3-4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 51364/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 25613/23 CALDARAS OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso, attinenti alla mancata disapplicazione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni in merito ad entrambi i profili sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 3-4);
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAS GIORGIO nato a PIOVE DI SACCO il 22/12/1989 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25613/23 CALDARAS OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso, attinenti alla mancata disapplicazione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni in merito ad entrambi i profili sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 3-4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/1