Cassation court dismisses appeal as grounds are repetitive and lack new legal arguments regarding marijuana cultivation charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for cultivating marijuana plants and claimed the court failed to recognize a lesser offense due to the discovery of €7,000 with unexplained origins. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower appellate court without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 366 c.p.p.: Appeals must present new legal arguments; grounds that are merely repetitive of lower court decisions without new reasoning are inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUNTINI ADRIANO nato a NAPOLI il 11/09/1976 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25611/23 ZUNTINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo (attinenti alla responsabilità per il reato di coltivazione di piantine di marijuana) sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3-4);
Ritenuto parimenti che il secondo motivo che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarca il ritrovamento di euro 7000, di cui l'imputato non ha saputo giustificare la lecita provenienza, incompatibile con il riconoscimento della "fattispecie lieve" (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci