Cassation court dismisses appeal as generic grievances fail to challenge specific court findings on evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the court's finding of responsibility, but the court noted these grievances were merely generic reproductions of the appellate court's own arguments. The court rejected the appeal because the complaints did not specifically confront the factual evaluations made by the lower court regarding the lack of evidence for the appellant's removal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are formulated in generic terms and are merely reproductions of arguments already presented in the lower court judgment without specifically confronting the factual evaluations made by the court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELIJA MOREN nato il 17/08/1980 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 25608/23 Delija OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel motivo di ricorso - attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato -, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentato il mancato rinvenimento dell'imputato presso l'abitazione, essendo rimasta totalmente indimostrata la concessione di autorizzazioni all'allontanamento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1