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Ordinanza — n. 51361/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51361/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentence was excessively severe because generic mitigating circumstances were not granted. The court rejected this claim, noting the territorial court had already provided a precise explanation for why no positive elements existed to justify such mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the severity of a sentence must confront the territorial court's specific reasoning regarding the absence of positive elements for generic mitigating circumstances; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances sentencing severity review lack of specific argumentation Corte di Cassazione procedure attenuazione della pena motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRABIEL ARCOS DANY DAVID nato il 01/03/1994 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25598/ 23 GRABIEL OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, relativo all'eccessiva severità della pena in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/