Criminal appeal dismissed as inadmissible due to specific generic mitigating circumstances already granted by prior judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Michael Lanzello inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of theft, arguing for milder sanctions based on generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic and specific because the relevant mitigating circumstance of recidivism had already been acknowledged in a prior judgment of equivalence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal claiming generic mitigating circumstances is inadmissible when such circumstances have already been granted in a prior judgment of equivalence regarding recidivism, as the appellant fails to confront the logical coherence of the existing reasoning.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZIELLO MICHAEL nato a CUORGNE il 06/01/1995 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25546/23 LANZIELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché le "conclusioni scritte" in data 25 ottobre 2023; Ritenuto che le censure contenute nell'unico motivo di ricorso, ribadite nelle citate "conclusioni", oltre che generiche, sono aspecifiche poiché, nel richiedere l' applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite, invocano l'applicazione delle attenuanti generiche, per il vero già concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, la cui sussistenza è stata affermata con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1